Autocertificazioni
Ultima modifica 15 marzo 2023
Cosa si può autocertificare?
Dati anagrafici e di stato civile: Luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile (celibe/nubile, coniugato,vedovo, stato libero), stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio/a, morte del coniuge, del genitore,del figlio, ecc..
Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile: (Es: maternità,paternità,separazione o comunione di beni).
Titoli di studio,qualifiche professionali: Qualifica professionale, titolo di studio, titolo di specializzazione, titolo di aggiornamento, titolo di abilitazione, titolo di formazione, titolo di qualifica tecnica, esami sostenuti.
Situazione reddituale, economica e fiscale: Reddito, situazione economica, assolvimento obblighi contributivi, possesso e numero del codice fiscale, possesso e numero di partita Iva e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria, carico familiare.
Posizione giuridica: Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore, curatore, non aver riportato condanne penali, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato, non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Altri dati: Iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali, posizione agli effetti degli obblighi militari, comprese le situazioni del foglio matricolare, appartenenza a ordini professionali, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente.
Cos’è la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione)
E’ una dichiarazione, che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse (ovvero nell’interesse dei soggetti sui quali esercita funzioni di tutore o curatore o di legale rappresentanza) su stati e qualità personali, sostituendo le normali certificazioni.
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Nel rapporto con un soggetto privato, il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo: i privati, infatti, possono accettare l’autocertificazione, ma non sono obbligati dalla legge. In ogni caso, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e la firma non deve essere autenticata, neppure quando è rivolta a soggetti privati.
Come si fa la dichiarazione sostitutiva
Di norma ogni pubblica amministrazione deve predisporre e mettere a disposizione del pubblico i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive (autodichiarazioni) ovvero prevedere tale possibilità nella modulistica prevista per la richiesta dei vari servizi. In ogni caso è possibile utilizzare un foglio di carta semplice, indicare le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) scrivere la dichiarazione e sottoscrivere (anche non alla presenza dell’impiegato). Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax , tramite incaricato, a mezzo posta e via telematica, unendo copia non autenticata di un documento di identità. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
Validità delle dichiarazioni sostitutive
Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (Art. 48 D.P.R. n. 445/2000).
Cittadini non italiani
Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all’unione europea residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni solo qualora si tratti di comprovare stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero (Art. 3 D.P.R. n. 445/2000). Diritti e doveri - La mancata accettazione dell’autocertificazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente. In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti.
Costi
L’autocertificazione è gratuita e quindi non ci sono costi quali imposta di bollo e diritti.